Selezione Personale - Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 03/02/2011 (ai sensi dell’art. 18, comma 2 DL 112/2008, convertito con Legge 133/2008)

RECLUTAMENTO PERSONALE

  Art. 1: Selezione mediante procedure comparative

  1. I presenti criteri e procedure sono finalizzate alla ricerca di personale con il quale instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o rapporti di lavoro flessibile.
  2. I contratti per le tipologie di cui al comma 1 sono stipulati a seguito di procedure di selezione con comparazione dei currìcula professionali dei candidati e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
  3. Il Presidente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare sul sito internet della società per almeno quindici giorni consecutivi nel quale siano evidenziati:
    1. il o i profili professionali che si sta ricercando o i contenuti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività contenuto nell’avviso;
    2. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
    3. il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie;
    4. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
    5. il giorno dell’eventuale colloquio;
    6. le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;
    7. il tipo di contratto collettivo di categoria applicabile per l’assunzione;
    8. il compenso complessivo lordo previsto.

  Art. 2: Modalità e criteri per la selezione del personale mediante procedure comparative

  1. Il Presidente procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e gli obiettivi che si intendono perseguire con l’assunzione, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
  2. Per la valutazione dei curricula, il Presidente può avvalersi di una commissione tecnica composta da esperti in materia, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
  3. All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove previsti, è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto del CDA.
  4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o di lavoro a progetto.

 

AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

  Art. 3: Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:
    1. Incarichi di studio: devono intendersi come tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata da Unica Reti S.p.a. nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista,di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
    2. Incarichi di ricerca: devono intendersi come tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato da Unica Reti S.p.a.. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali;
    3. Consulenze: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l’espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.
  2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d’opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.
  3. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Titolo e del presente Regolamento:
    1. Gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l’assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
    2. Le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal D.lgs n° 163/2006 e connessi regolamenti di attuazione;
    3. Gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari per il raggiungimento degli scopi della Società;

  Art. 4: Presupposti per il conferimento degli incarichi.

  1. Unica Reti S.p.a. può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell’incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. L’inesistenza ovvero l’insufficienza delle risorse disponibili all’interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione dell’incarico ovvero di decisione di avvio della procedura di pubblica selezione.
  2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l’esercizio della professione e di comprovata esperienza maturata nel settore, ed in materia attinente all’ambito della prestazione oggetto dell’incarico o da diverso titolo di studio ritenuto comunque idoneo in relazione alla natura e tipologia dell’incarico accompagnato da una significativa esperienza ritenuta presupposto imprescindibile per il buon esito dell’incarico conferito. A dimostrazione del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l’altro:
    • Titolo di laurea o diverso titolo di studio ritenuto sufficiente;
    • Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
    • Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
    • Pubblicazioni Scientifiche;
    • Pregressi incarichi svolti per Unica Reti S.p.a. e da quest’ultima giudicati positivamente.
  3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell’atto di conferimento dell’incarico stesso.
  4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell’incarico, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

  Art. 5: Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: trattativa diretta

  1. Per prestazioni di consulenza, incarichi di ricerca e/o studio il cui corrispettivo da attribuire sia inferiore ad euro 20.000,00 € (ventimila/00) lordi, l’incarico può essere conferito in via diretta da Unica Reti S.p.a, senza necessità di un previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica. La Società in tali ipotesi potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa solo verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo.
  2. La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedura di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alle cifre sopra indicate, nelle seguenti ipotesi:
    1. In casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l’espletamento della procedura pubblica;
    2. In caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
    3. Qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato “intuitus personae” e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale dell’incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

  Art. 6: Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: Procedura Comparativa Pubblica

  1. Per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia superiore ad euro 20.000,00 € (ventimila/00), la Società individuerà il collaboratore esterno mediante procedura comparativa da attivarsi previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell’incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento della stessa.
  2. L’avviso di selezione deve indicare l’oggetto dell’incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse, i punteggi attribuibili a ciascuno dei requisiti richiesti ai fini della formazione della graduatoria finale, nonché le modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
  3. L’avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per un periodo non inferiore ad almeno 15 giorni sul sito web della Società, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell’incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

  Art. 7: Modalità di svolgimento della procedura comparativa pubblica

  1. La Società effettua la procedura comparativa di cui al precedente articolo avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di una apposita commissione, nominata dal Presidente, composta da max 3 (tre) membri, individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale della Società e presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato.
  2. Unica Reti S.p.a., attraverso la propria struttura amministrativa, ovvero l’eventuale commissione, procede valutando i curricula pervenuti nei termini evidenziati nell’avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti. L’incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito, sulla base della valutazione per titoli e della richiesta economica, il punteggio più elevato.
  3. Ove ritenuto opportuno alla valutazione per titoli curriculari e della richiesta economica, può fare seguito un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali e la richiesta economica siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall’avviso di selezione. In tale ipotesi, espletato anche il colloquio orale, l’incarico sarà conferito al soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.
  4. La Società renderà noto il conferimento dell’incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell’esito della procedura sul sito web della società.

  Art. 8: Determinazione dei corrispettivi

  1. In tutti i casi in cui l’ammontare dei corrispettivi sia variabile in funzione dell’impegno temporale di volta in volta richiesto, tale ammontare sarà stimato, ai fini del presente Regolamento, in base alla durata dell’incarico e, ove questo sia di durata ultrannuale, su base annua.

  Art. 9: Deleghe

  1. Nella applicazione del presente Regolamento, si terrà conto delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e di quelle da Esso ulteriormente assegnate.

  Art. 10: Pubblicità del Regolamento

  1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web di Unica Reti S.p.A. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Scarica il regolamento CdA del 03/02/2011